Attenzione a come si trattano astici e aragoste
Da pochi giorni (1 marzo 2018) è entrata in vigore in Svizzera una legge che vieta il mantenimento su ghiaccio dei crostacei, che andrà effettuato soltanto “nel loro ambiente naturale”. L’ambiente naturale può essere ricostruito mediante vasche che mantengano gli animali vivi in condizioni ottimali di temperatura, salinità e ossigenazione dell’acqua, oltre che sicuri microbiologicamente.
La legge, scaturita dalla ricerca del biologo irlandese Robert Elwood, vieta inoltre di calare le aragoste vive nell’acqua che bolle, pratica diffusa nelle cucine dei ristoranti.
E in Italia che succede?
Con sentenza del 14/04/2014 il Tribunale di Firenze ha condannato un ristoratore di Campi Bisenzio (Firenze) a 5.000 euro di multa per aver tenuto alcuni crostacei vivi in cella frigorifera su ghiaccio e con le chele legate, pertanto (citiamo integralmente) “in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.
Il ristoratore ha fatto ricorso e la Corte di Cassazione Penale Sez. 3, con sentenza n. 30177 del 16/06/2017 (qualche mese fa), ai sensi dell’art. 727 del codice penale (maltrattamento animali) non solo ha confermato la multa, ma ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ad un risarcimento in favore della LAV Onlus (Lega Antivivisezione), che si è costituita parte civile.
Noi dell’Aquaquality non entriamo in merito se sia giusto o meno condannare tale pratica, ma riteniamo utile allegare un parere scientifico ufficiale, redatto dal Dott. Paolo Candotti del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Parere Istituto Zooprofilattico
Se vorrete postare commenti costruttivi saranno sicuramente graditi.
In ogni caso crediamo che ristoratori e gestori di pescherie e ristopescherie debbano prestare la necessaria attenzione, per evitare di incorrere nei problemi sopra descritti.
Inoltre ricordiamo che a Roma vige a tutt’oggi la Delibera del Consiglio Comunale del 24/10/2005 dove, all’art. 52 comma b “è fatto assoluto divieto di conservare ed esporre per la commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell’acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell’animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto” Delibera Comune di Roma
Quindi: Attenzione a come si trattano astici e aragoste